Come fare per


Certificato Sanzioni Amministrative - rev.5
INFORMAZIONI GENERALINel Certificato delle sanzioni amministrative intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Dal primo gennaio 2012, nel caso in cui i certificati vengano richiesti per essere prodotti a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (ad esempio certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione della cittadinanza italiane ecc) non dovranno più essere richiesti a questo Ufficio.

Infatti, l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 prescrive che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale; di conseguenza i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 comma 2 d.p.r. 28 dicembre 2000).
Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)"
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La ratio della norma introdotta con dalla modifica è quello di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche , assicurazioni, sportelli postali ecc…) purché questi vi acconsentano.

Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.

A CHI RIVOLGERSI

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

L’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di Alessandria si trova in via Cardinal Massaia n.2 piano terreno

Telefono: 0131/284311

E-mail: casellario.procura.alessandria@giustizia.it

Pec: casellario.procura.alessandria@giustiziacert.it

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie.

Per richiedere i certificati delle sanzioni amministrative occorre allegare:

  • fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
  • fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale (visura camerale);
  • eventuale atto di delega;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • 1 marca di diritti di cancelleria da € 7,84 per le richieste urgenti, con ritiro del certificato nel giorno lavorativo successivo alla data della richiesta;

oppure

  • 1 marca di diritti di cancelleria da € 3,92 per il ritiro dopo 3 giorni lavorativi.

La richiesta può essere consegnata, oltre che dall’interessato, anche da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre altresì allegare:

  • Una busta preventivamente affrancata riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

Certificato URGENTE: rilascio nel giorno lavorativo successivo alla data della richiesta.

Certificato NON URGENTE (richiesto allo sportello): rilascio dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta.

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