Nel Certificato degli illeciti amministrativi, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Dal primo gennaio 2012, nel caso in cui i certificati vengano richiesti per essere prodotti a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (ad esempio certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione della cittadinanza italiane ecc) non dovranno più essere richiesti a questo Ufficio.
Infatti, l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 prescrive che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale; di conseguenza, i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000).
Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La ratio della norma introdotta con dalla modifica è quello di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.
Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche , assicurazioni, sportelli postali ecc…) purché questi vi acconsentano.
Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.
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